Come è noto, gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 (limiti di velocità) e 148 (divieto di sorpasso) C.d.S.
Detta facoltà deriva direttamente dalla legge (art. 4, comma 1, D.L. 121/2002 convertito in Legge 168/2002) con riguardo alle “autostrade” ed alle “strade extraurbane principali”.
Con riguardo, invece, alle “strade extraurbane secondarie” ed alle “strade urbane di scorrimento”, l’art. 4, comma 1, D. L. 121/2002 ha demandato ad un apposito decreto del Prefetto l’individuazione delle strade o dei tratti di esse in cui è autorizzata l’installazione di dispositivi di rilevamento della velocità.
Allo stesso modo, ed a maggior ragione, la necessità di un’autorizzazione prefettizia si rinviene per l’individuazione di strade o di tratti di strade qualificate come “strada urbana di quartiere” o come “strada locale”.
Ebbene, il secondo comma dell’art. 4 D.L. 121/2002 ha fornito i criteri che devono guidare l’autorità prefettizia, sentiti gli organi di polizia, nell’individuazione di quelle strade e di quei tratti di strada che -pur diversi da autostrade e strade extraurbane principali- rendono opportuna l’applicazione di sistemi di rilevamento a distanza, senza l’obbligo di contestazione immediata al trasgressore:
a) il tasso di incidentalità di quella strada o di quel tratto di strada;
b) le condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
Il principio generale è, pertanto, il seguente: sulle arterie stradale minori, diverse da autostrade e strade extraurbane principali, deve garantirsi all’utente -fin dove possibile- il diritto alla contestazione immediata della violazione, a meno che detto diritto di difesa debba subire una compromissione per la salvaguardia dei superiori interessi summenzionati della salvaguardia dell’incolumità degli operanti, dei controllati e del traffico in generale.
Spetta proprio al decreto prefettizio individuare quelle strade in cui il principio garantista della contestazione immediata della violazione del Codice della Strada (che garantisce al controllato un più efficace contraddittorio) deve cedere il passo -per le summenzionate ragioni di sicurezza della circolazione stradale- alla contestazione differita sulla base dell’esame delle risultanze dei dispositivi elettronici.
Orbene, da una simile disciplina l’operatore del diritto chiamato a valutare la legittimità dell’operato dei verbalizzanti dovrà trarre le seguenti conseguenze.
Il decreto prefettizio previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, D.L. 121/2002, nell’individuare le strade ed i tratti di strada diversi da autostrade e strade extraurbane principali nell’ambito dei quali è consentito agli organi di polizia stradale di installare apparecchi per il rilevamento a distanza della violazione degli artt. 142 (limiti di velocità) e 148 (divieto di sorpasso) C.d.S., costituisce un presupposto giuridico essenziale della regolarità dell’operato della Pubblica Amministrazione e, quindi, della validità stessa del procedimento di accertamento della violazione del Codice della Strada e di irrogazione della relativa sanzione.
Come tale, detto decreto prefettizio, che autorizza gli organi di polizia stradale a far uso di detti strumenti di rilevamento a distanza e di contestazione differita della violazione, deve essere espressamente indicato nel verbale di accertamento e contestazione, pena la nullità del verbale medesimo per violazione del diritto di difesa dell’interessato.
Quest’ultimo ha infatti il diritto di verificare che il potere accertativo e sanzionatorio degli organi di polizia stradale sia stato esercitato all’interno della cornice autorizzativa del decreto prefettizio in quanto il tratto di strada in cui è stato effettuato il rilevamento effettivamente è ricompreso in detto decreto.
E’ quanto ha ribadito in questi giorni la Cassazione Civile, Sez. II, con l'ordinanza n. 29922/2020 pubblicata il 30.12.2020, con cui ha affermato che “la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase dell’opposizione”.
Sarà compito dell’avvocato, chiamato dal cliente a valutare la legittimità dell’operato degli agenti di polizia stradale, esaminare il verbale di contestazione preoccupandosi -tra le altre cose- di verificare la classificazione della strada in cui è intervenuto l’accertamento ed, ove detta strada non sia ricompresa nelle strade a scorrimento veloce di cui all’art. 2, comma 2, lett. A) e B), C.d.S., controllare che il verbale riporti espressamente il decreto prefettizio che ha consentito al verbalizzante la contestazione differita della violazione, ed, in caso affermativo, verificare la ricomprensione del tratto stradale all’interno dell’elenco prefettizio.
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