Fideiussioni ABI: le Sezioni Unite ridimensionano il contenzioso sulla nullità delle clausole
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Con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono nuovamente sul contenzioso relativo alle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI. La pronuncia conferma in linea di principio la possibilità di far valere la nullità delle clausole derivanti da intese anticoncorrenziali, ma introduce limiti probatori destinati ad incidere profondamente sulle controversie pendenti. Per molte fideiussioni, infatti, dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale rischia di trasformarsi, sul piano pratico, in una vera e propria “prova diabolica” a carico del garante.
Dalla sentenza del 2021 al nuovo intervento delle Sezioni Unite
Il contenzioso sulle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia.
L'Autorità aveva esaminato lo schema ABI di fideiussione omnibus rilevando profili anticoncorrenziali con riferimento a tre specifiche disposizioni: la clausola di reviviscenza, la clausola di sopravvivenza e la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
La questione si è successivamente trasferita dal piano dell'accertamento antitrust a quello dei singoli contratti stipulati dalle banche con i propri clienti.
Con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la possibilità di dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni stipulate “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale, limitatamente alle clausole che ne costituiscono attuazione, salvo che sia dimostrata la loro essenzialità rispetto all'intero contratto.
La decisione ha dato origine negli anni successivi a un vasto contenzioso, nel quale debitori e fideiussori hanno frequentemente invocato il provvedimento della Banca d'Italia e la corrispondenza delle clausole contenute nei singoli contratti con quelle dello schema ABI per sostenerne la nullità.
La sentenza n. 24825/2026 interviene proprio sui limiti di questa impostazione.
Il punto centrale della nuova sentenza: il problema della prova
Il passaggio probabilmente più importante della nuova pronuncia riguarda il valore probatorio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
Le Sezioni Unite chiariscono che l'accertamento amministrativo non può essere utilizzato indiscriminatamente come prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale rispetto a qualsiasi fideiussione contenente le clausole ABI.
Il suo particolare valore probatorio deve essere rapportato al perimetro temporale e oggettivo dell'accertamento compiuto dall'Autorità.
Quando si esce da tale perimetro, il provvedimento della Banca d'Italia non diviene irrilevante, ma cambia radicalmente funzione: rimane un elemento che il giudice può valutare, ma non è più sufficiente, da solo, a provare l'esistenza dell'intesa o della pratica concordata anticoncorrenziale.
È qui che la decisione delle Sezioni Unite produce la sua conseguenza più significativa sul piano processuale.
Una “prova diabolica” a carico del fideiussore?
Se il provvedimento della Banca d'Italia non è sufficiente, la parte che invoca la nullità deve fornire ulteriori elementi di prova dell'esistenza dell'intesa o della pratica concordata restrittiva della concorrenza nel momento rilevante.
In altri termini, non basta più affermare che il contratto sottoscritto contiene le medesime clausole dello schema ABI.
Occorre dimostrare che quelle clausole siano espressione, nel periodo in cui la fideiussione è stata stipulata, di un comportamento anticoncorrenziale riconducibile alla standardizzazione delle condizioni applicate dagli operatori bancari.
Sul piano teorico, il principio è coerente con le ordinarie regole sull'onere della prova: chi invoca la nullità deve dimostrarne i presupposti.
Sul piano pratico, tuttavia, la posizione del fideiussore diventa estremamente complessa.
Il singolo garante dovrebbe infatti fornire elementi relativi all'esistenza o alla persistenza di un'intesa o pratica concordata tra operatori bancari, vale a dire circostanze che riguardano comportamenti interni al sistema bancario e rispetto alle quali egli, normalmente, non dispone di un accesso diretto alle relative fonti di prova.
È per questa ragione che, nella pratica processuale, l'onere individuato dalle Sezioni Unite rischia di assumere i caratteri di una vera e propria “prova diabolica”.
La difficoltà non è sfuggita neppure al dibattito ricostruito nella stessa sentenza. Le Sezioni Unite ricordano infatti l'orientamento dottrinale secondo cui sarebbe contraddittorio riconoscere una tutela reale contro i contratti “a valle” e renderla poi pressoché inaccessibile imponendo al fideiussore una prova concretamente difficilissima da fornire.
La Corte, tuttavia, non accoglie una generalizzata inversione dell'onere probatorio.
La mera corrispondenza delle clausole allo schema ABI non basta
La conseguenza è particolarmente rilevante per le controversie costruite essenzialmente sulla comparazione tra il testo della fideiussione e quello dello schema ABI.
La presenza nel contratto delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c. può certamente costituire un elemento rilevante.
Non determina però automaticamente la nullità del contratto.
Quando la fideiussione si colloca al di fuori del perimetro dell'accertamento amministrativo, sarà necessario dimostrare il collegamento tra il modello negoziale concretamente utilizzato e un'intesa o pratica concordata anticoncorrenziale esistente nel periodo rilevante.
Il provvedimento del 2005 potrà concorrere a tale dimostrazione, ma non potrà sostituirla.
La questione non è quindi più soltanto: “la mia fideiussione contiene le clausole ABI?”
La domanda diventa: “sono in grado di provare che, quando la mia fideiussione è stata stipulata, quelle clausole costituivano espressione di un'intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza?”
Ed è evidente come il secondo quesito sia processualmente molto più difficile del primo.
Le fideiussioni specifiche
Il problema assume rilevanza anche per le fideiussioni specifiche, ossia quelle rilasciate a garanzia di una determinata operazione.
Il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 aveva infatti espressamente ad oggetto lo schema della fideiussione omnibus.
Le Sezioni Unite non escludono che anche una fideiussione specifica possa costituire un contratto “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale.
Ma, ancora una volta, occorre provarlo.
La parte che invoca la nullità dovrà fornire gli elementi necessari affinché il giudice possa verificare se il modello negoziale utilizzato sia riconducibile a un'intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza.
Assume in questo contesto particolare rilievo l'eventuale standardizzazione delle condizioni contrattuali e, quindi, la dimostrazione che le clausole non siano il risultato di una specifica ed effettiva trattativa, ma siano riconducibili a pratiche commerciali uniformemente adottate nel mercato.
Anche sotto questo profilo emerge la difficoltà probatoria per il singolo garante: per dimostrare la standardizzazione non è sufficiente guardare al proprio contratto, ma può diventare necessario acquisire elementi relativi alla più generale prassi contrattuale degli operatori bancari.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite
La Corte riunisce il profilo temporale e quello relativo alle fideiussioni specifiche in un unico principio di diritto.
In sostanza, nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole ABI, stipulata anteriormente o successivamente al periodo oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia, il giudice deve verificare concretamente se il modello negoziale utilizzato corrisponda a un'intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza.
Il provvedimento della Banca d'Italia può essere utilizzato nell'ambito di tale valutazione, ma costituisce un elemento di prova “da solo non sufficiente”.
È proprio quest'ultima precisazione a rappresentare uno dei passaggi destinati ad avere maggiore incidenza sul contenzioso pendente.
Il secondo fronte: l'art. 1957 c.c.
La sentenza interviene anche su un'altra linea difensiva frequentemente utilizzata dai fideiussori.
L'art. 1957 c.c. stabilisce, in linea generale, che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate.
Tra le disposizioni dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia figurava proprio la clausola di deroga a tale disciplina.
Una parte consistente del contenzioso si è quindi sviluppata sulla seguente sequenza argomentativa: nullità della clausola ABI; riespansione dell'art. 1957 c.c.; mancata proposizione di un'azione giudiziale entro sei mesi; conseguente liberazione del fideiussore.
Anche su questo punto le Sezioni Unite intervengono in senso restrittivo rispetto alle pretese dei garanti.
La clausola “a prima richiesta” e la richiesta stragiudiziale
Secondo la Corte, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. deve essere distinta dalla diversa clausola di pagamento “a prima richiesta”.
Quest'ultima non rientra tra le clausole censurate dalla Banca d'Italia e mantiene una propria autonomia negoziale.
Di conseguenza, quando la fideiussione contiene una clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. anche mediante una richiesta stragiudiziale tempestivamente inviata al garante, nonostante sia stata dichiarata nulla la distinta clausola di esenzione dal rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c.
Anche questo principio è destinato ad avere conseguenze rilevanti sulle controversie già pendenti.
La nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non equivale quindi automaticamente alla liberazione del fideiussore.
Occorrerà verificare il testo della garanzia e ricostruire puntualmente le comunicazioni intervenute tra creditore e garante, accertando se una richiesta di pagamento sia stata formulata tempestivamente.
Una parte significativa del contenzioso pendente dovrà essere rivalutato
Considerati congiuntamente, i due principi affermati dalla sentenza n. 24825/2026 determinano un significativo ridimensionamento delle principali linee difensive utilizzate negli ultimi anni nel contenzioso sulle fideiussioni ABI.
Da una parte, per numerose fideiussioni, la parte che invoca la nullità dovrà affrontare un onere probatorio particolarmente gravoso, dovendo fornire elementi ulteriori rispetto al provvedimento della Banca d'Italia e alla semplice coincidenza testuale delle clausole.
Dall'altra, anche l'eventuale nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. potrebbe non condurre alla liberazione del garante quando il contratto preveda il pagamento “a prima richiesta” e il creditore abbia tempestivamente formulato un'istanza stragiudiziale.
Una parte significativa del contenzioso promosso da debitori e fideiussori facendo leva sulla mera riproduzione delle clausole ABI e sulla decadenza ex art. 1957 c.c. dovrà pertanto essere profondamente rivalutata alla luce della nuova pronuncia.
In particolare, le controversie nelle quali la prova dell'intesa anticoncorrenziale sia stata sostanzialmente affidata alla sola produzione del provvedimento n. 55/2005 e al confronto testuale tra la fideiussione e lo schema ABI potrebbero incontrare, alla luce della nuova decisione, un ostacolo probatorio difficilmente superabile.
Non è esclusa la tutela del fideiussore. È diventata, però, sensibilmente più difficile da provare.
Cosa verificare nelle cause già pendenti
La sentenza rende opportuna una revisione delle strategie processuali nelle controversie già instaurate.
Occorrerà verificare innanzitutto la data della fideiussione e stabilire quale valore possa concretamente assumere, rispetto a quel momento storico, l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia.
Sarà poi necessario accertare se si tratti di una fideiussione omnibus o specifica e quali elementi siano stati effettivamente prodotti per dimostrare la standardizzazione del modello contrattuale e l'esistenza dell'intesa o pratica concordata anticoncorrenziale.
Sul diverso fronte dell'art. 1957 c.c., sarà essenziale verificare la presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta” e ricostruire con precisione tempi e modalità delle richieste formulate dal creditore.
La nuova decisione impone quindi di passare da una strategia processuale prevalentemente fondata sul testo della fideiussione a un'analisi molto più ampia del quadro probatorio.
Conclusioni
Con la sentenza n. 24825/2026, le Sezioni Unite non cancellano il principio della possibile nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni stipulate “a valle” di intese anticoncorrenziali affermato nel 2021.
Ne rendono però sensibilmente più complessa l'applicazione.
Il passaggio fondamentale riguarda l'onere della prova: al di fuori del perimetro temporale e oggettivo proprio dell'accertamento della Banca d'Italia, il provvedimento n. 55/2005 non basta più, da solo, a dimostrare l'intesa anticoncorrenziale.
Il fideiussore che invochi la nullità può quindi trovarsi nella difficile posizione di dover dimostrare l'esistenza o la persistenza di una pratica concordata tra operatori bancari, ossia fatti normalmente estranei alla propria sfera di conoscenza e disponibilità documentale.
È questo l'aspetto che, nella pratica, rischia di trasformare l'accertamento dell'intesa in una “prova diabolica” e di incidere profondamente sull'esito di numerose controversie attualmente pendenti.
A ciò si aggiunge il principio relativo alla clausola “a prima richiesta”, che può consentire al creditore di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. attraverso una tempestiva richiesta stragiudiziale anche quando la distinta clausola di deroga alla disposizione codicistica sia nulla.
La sentenza segna quindi un evidente cambio di prospettiva: dalla tendenziale automaticità delle contestazioni fondate sulle clausole ABI alla necessità di una rigorosa dimostrazione dei presupposti dell'illecito anticoncorrenziale e di un esame puntuale delle modalità di escussione della garanzia.
Per banche, cessionari dei crediti, debitori e fideiussori diventa pertanto essenziale riesaminare le controversie pendenti alla luce dei nuovi principi affermati dalle Sezioni Unite.
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