Con la sentenza pubblicata il GIP presso il Tribunale della Spezia conferma l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza che individua nei commi 2 e 2bis dell’art. 187 C.d.S. una garanzia della libertà personale dell’individuo, che può essere legittimamente compressa dall’invito al conducente di sottoporsi a prelievo di campioni biologici presso una struttura sanitaria soltanto allorché sia integrato uno dei seguenti alternativi presupposti:
a) segni di alterazione che promanano dalla persona del conducente o la sua stessa condotta di guida lascino ragionevolmente ritenere che egli stesse guidando sotto l’effetto di sostanza stupefacente o psicotropa, e di ciò si dia atto nell’invito;
b) anche in difetto di detti segnali, il conducente sia stato sottoposto o si sia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti non invasivi previsti dai commi secondo e terzo dell’art. 187 C.d.S.
In applicazione di detto principio, affermato da ormai costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., sez. IV, 17.06.2022, n. 23670; Cass. Pen., sez. IV, 18.11.2020, n. 33228; Cass. Pen., Sez. IV, 05.06.2019, n. 24914), il GIP presso il Tribunale della Spezia ha pertanto mandato assolto il conducente, all’esito dell’opposizione a decreto di condanna da quest’ultimo sollevata sul rilievo che l’invito alla sottoposizione a prelievo di campioni biologici presso struttura sanitaria si fondava, nella fattispecie, su presupposti insufficienti ed inidonei.
Infatti, l’invito era stato motivato unicamente sulla constatazione da parte degli operatori che dall’abitacolo dell’autovettura provenisse forte odore di marijuana, ancorché la perquisizione immediatamente effettuata sia sulla persona che sull’autoveicolo avesse dato esito negativo.
Il GIP presso il Tribunale della Spezia, dichiarato che “il rifiuto opposto alla richiesta delle Forze dell’Ordine non era pertanto illegittimo”, ha assolto l’imputato dal contestato reato di cui all’art. 187, comma 8, C.d.S. perché il fatto non sussiste.
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