top of page

Digital Services Tax (DST): quando la vendita online non è soggetta alla web tax

  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 5 min

La Digital Services Tax (DST), nota anche come Imposta sui Servizi Digitali (ISD) o, più semplicemente, Web Tax, rappresenta uno degli strumenti con cui il legislatore italiano ha inteso tassare alcuni modelli di business dell'economia digitale, nei quali il valore economico deriva in misura significativa dall'interazione degli utenti attraverso piattaforme online.

 

Nonostante l'imposta sia in vigore dal 2020, i precedenti giurisprudenziali sono ancora alquanto limitati. Assume pertanto particolare rilievo la sentenza n. 292/1/26 del 22 gennaio 2026 della Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado di Milano, che affronta uno dei principali profili interpretativi della disciplina: la distinzione tra attività di intermediazione digitale, soggetta all'imposta, e vendita diretta di beni online, che invece ne rimane esclusa.

 

La pronuncia offre importanti indicazioni agli operatori dell'e-commerce e a tutti i gruppi che sviluppano modelli di business digitali.

 

1. Che cos'è la Digital Services Tax?

 

La DST è disciplinata dall’art. 1, commi 35 e seguenti, della Legge n. 145/2018 e si applica nella misura del 3% dei ricavi imponibili derivanti da specifici servizi digitali. Dal 1° gennaio 2027 la relativa disciplina confluirà nel Testo unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. n. 174/2024), senza, tuttavia, modifiche sostanziali alla struttura dell'imposta.

 

La DST riguarda esclusivamente i soggetti che, singolarmente o a livello di gruppo, abbiano realizzato nell'anno precedente ricavi complessivi pari almeno a 750 milioni di euro e conseguano ricavi derivanti da servizi digitali nel territorio dello Stato. La disciplina si applica anche alle imprese non residenti, indipendentemente dall’esistenza di una stabile organizzazione in Italia.

 

I servizi digitali imponibili sono riconducibili a tre categorie:

 

  • veicolazione di pubblicità mirata tramite interfacce digitali;

  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di entrare in contatto e interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura di beni o servizi;

  • trasmissione, a titolo oneroso, dei dati raccolti dagli utenti tramite un'interfaccia digitale.

 

Elemento comune a tali attività è la circostanza che il valore economico derivi dal contributo degli utenti alla piattaforma digitale. Proprio per tale ragione, la normativa esclude espressamente dall'ambito applicativo dell’imposta la fornitura diretta di beni o servizi, quando il sito internet costituisce semplicemente il canale attraverso cui il fornitore commercializza i propri prodotti, senza svolgere una funzione di intermediazione tra soggetti diversi.

 

2. Il caso: una piattaforma, due modelli di business

 

La controversia trae origine dall’istanza di rimborso presentata da una società operante nella vendita online di prodotti di moda, che aveva versato la DST per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022.

 

L’elemento di maggiore interesse è che la società utilizzava lo stesso sito internet per svolgere due attività diverse. Da un lato operava come marketplace, mettendo in contatto venditori

terzi e clienti finali e percependo una commissione per il servizio di intermediazione. Per tali ricavi la società aveva correttamente assolto la DST.

 

Parallelamente, la piattaforma veniva utilizzata anche per la vendita di beni nell’ambito di contratti di conto vendita. In questo modello, il cliente acquistava direttamente dalla società, che determinava il prezzo di vendita, concludeva il contratto con il cliente finale e assumeva il rischio economico dell'operazione. Secondo la contribuente, tali ricavi non derivavano dalla prestazione di un servizio digitale imponibile, bensì da una normale attività commerciale, con conseguente diritto al rimborso dell’imposta versata.

 

3. La decisione della CGT di primo grado di Milano: conta la funzione economica della piattaforma

 

La CGT di primo grado di Milano ha accolto il ricorso, affermando un principio destinato a rivestire un particolare rilievo nell’interpretazione della DST. Secondo i giudici, il presupposto oggettivo previsto dall’art. 1, comma 37, lett. b), della Legge n. 145/2018 richiede che la piattaforma metta effettivamente a disposizione degli utenti un’interfaccia digitale multilaterale, vale a dire uno strumento che consenta a una pluralità di utenti di entrare in contatto e interagire tra loro.

 

Nel caso esaminato tale requisito risultava assente. Il cliente finale non interagiva né con il fornitore dei beni né con altri utenti della piattaforma, ma esclusivamente con la società ricorrente, che concludeva direttamente il contratto di vendita. Il sito internet rappresentava, pertanto, il semplice canale attraverso cui l’impresa commercializzava i propri prodotti e non uno strumento destinato a favorire l'incontro tra domanda e offerta.

 

La Corte ha inoltre valorizzato la sostanza economica dell’operazione, evidenziando come la società:

 

  • concludesse direttamente il contratto con il cliente finale;

  • determinasse il prezzo di vendita dei prodotti;

  • assumesse il rischio commerciale e il rischio di insolvenza;

  • operasse quale venditore e non quale mero intermediario.

 

Tali elementi risultano incompatibili con la funzione tipica di una piattaforma di intermediazione e confermano che, nel caso di specie, l’attività svolta fosse riconducibile alla vendita diretta di beni e non alla prestazione di un servizio digitale imponibile.

 

La pronuncia conferma così che, ai fini della DST, prevale la funzione economica concretamente svolta dalla piattaforma rispetto alla sua configurazione tecnologica o formale.

 

4. Uno stesso sito può svolgere attività soggette e non soggette alla DST

 

Uno degli aspetti più significativi della decisione consiste nel riconoscimento che la stessa piattaforma digitale può generare contemporaneamente ricavi imponibili e ricavi esclusi dall'ambito applicativo della DST.

 

Nel caso esaminato, infatti:

 

  • l’attività di marketplace rimaneva soggetta all’imposta, in quanto facilitava le transazioni tra venditori e acquirenti;

  • le vendite dirette effettuate dalla società nell'ambito dei contratti di conto vendita risultavano invece escluse, poiché mancava qualsiasi funzione di intermediazione tra utenti.

 

La qualificazione fiscale deve quindi essere effettuata analizzando separatamente i diversi flussi di ricavi, senza attribuire automaticamente il medesimo trattamento all'intera attività svolta attraverso una piattaforma digitale.

 

5. Cosa cambia per le imprese?

 

La sentenza offre indicazioni operative di particolare interesse per gli operatori dell’economia digitale. Le imprese che operano attraverso piattaforme online dovrebbero verificare, tra l'altro:

 

  • se la piattaforma svolga una reale funzione di intermediazione oppure venda direttamente beni o servizi;

  • chi conclude il contratto con il cliente finale;

  • chi determina il prezzo dei beni o dei servizi;

  • chi assume il rischio commerciale dell'operazione;

  • se differenti modelli di business convivono all'interno della medesima piattaforma.

 

L'analisi di tali elementi può incidere non solo sulla corretta applicazione della DST in futuro, ma anche sull’eventuale valutazione di istanze di rimborso qualora parte dei ricavi sia stata assoggettata all'imposta in assenza dei relativi presupposti.

 

Conclusioni

 

La sentenza della CGT di primo grado di Milano rappresenta uno dei primi importanti precedenti italiani in materia di DST e contribuisce a delineare con maggiore chiarezza il presupposto oggettivo dell’imposta in oggetto.

 

Il principio espresso dai giudici appare destinato ad assumere rilievo anche oltre il caso concreto: la mera presenza di una piattaforma digitale non comporta, di per sé, l'applicazione della web tax.

 

Ciò che rileva è la funzione economica concretamente svolta dalla piattaforma. Se quest’ultima mette realmente in relazione una pluralità di utenti, facilitando le transazioni tra soggetti diversi, ricorre il presupposto dell’interfaccia digitale multilaterale previsto dalla normativa.

 

Se, invece, l’impresa utilizza il proprio sito esclusivamente come canale per vendere direttamente beni o servizi ai clienti finali, assumendone i relativi rischi e responsabilità, l'attività può rimanere estranea all'ambito applicativo della DST.

 

La pronuncia costituisce quindi un importante punto di riferimento per le imprese dell’economia digitale, chiamate a riesaminare i propri modelli di business alla luce di un approccio che privilegia la sostanza economica delle operazioni rispetto alla mera configurazione tecnologica.

 

------

 

La tua impresa opera nell’economia digitale? Gestisci un marketplace o una piattaforma di e-commerce e vuoi verificare il corretto trattamento fiscale dei tuoi ricavi ai fini della Digital Services Tax (DST)?

 

------

L’International Desk di RCLex è pronto a supportarti, mettendo a disposizione le competenze specialistiche maturate dallo Studio in ambito fiscale e legale, nonché un consolidato network condi professionisti e studi esteri nei diversi ordinamenti di riferimento.

📌 Per una descrizione generale dell’approccio e delle attività del Desk:👉 https://www.rclex.it/internationaldesk

 

Commenti


Non puoi più commentare questo post. Contatta il proprietario del sito per avere più informazioni.
  • LinkedIn Social Icon

Ricciardi Cipollini Leccese - Studio Legale Associato    P.Iva / C.F. 01289940114  
Piazza Verdi 19 - 19121 La Spezia (SP)  Tel. (+39) 0187 1995021 - Fax (+39) 0187 1858866 - E-mail: studio@rclex.it   

bottom of page