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DAC 8 e cripto-attività: nuovi obblighi fiscali e centralità della pianificazione dopo l’attuazione italiana

Con il DLgs. 10 dicembre 2025 n. 194, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2226 (“DAC 8”), introducendo un sistema strutturato di raccolta e scambio automatico di informazioni fiscali sulle cripto-attività, destinato a entrare pienamente in funzione dal 1° gennaio 2026.


L’intervento normativo non si limita a rafforzare i poteri informativi dell’Amministrazione finanziaria, ma produce un effetto sistemico di maggiore rilievo: rende oggi indispensabile, per chi opera con le cripto-attività, valutare in modo consapevole e preventivo i propri obblighi fiscali, sia sotto il profilo dichiarativo sia sotto quello impositivo, nonché l’opportunità di pianificare le operazioni tenendo costantemente conto della variabile fiscale.



1. Dallo scambio di informazioni agli obblighi del contribuente


L’estensione dello scambio automatico di informazioni alle cripto-attività segna il definitivo superamento di una fase in cui tali strumenti erano percepiti come difficilmente intercettabili dai sistemi fiscali tradizionali.

Con la DAC 8:

  • gli operatori del settore (Crypto-Asset Service Providers) sono tenuti a raccogliere e comunicare dati dettagliati sui clienti e sulle operazioni effettuate;

  • tali informazioni confluiscono presso l’Agenzia delle Entrate, che le utilizza e le trasmette automaticamente alle Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri;

  • la disponibilità dei dati diventa strutturale e continuativa, non episodica.

Questo rafforzamento del flusso informativo ha un riflesso diretto sulla posizione dei contribuenti: la corretta gestione fiscale delle cripto-attività non è più soltanto una questione di interpretazione normativa, ma anche di coerenza tra dati dichiarati e informazioni scambiate a livello internazionale.



2. Obblighi dichiarativi: attenzione a qualificazione e tracciabilità


Alla luce dell’attuazione della DAC 8, assume rilievo centrale la corretta qualificazione fiscale delle cripto-attività e delle operazioni ad esse relative.

In particolare, diventa essenziale verificare:

  • la corretta indicazione delle cripto-attività in dichiarazione, secondo le modalità previste dall’ordinamento italiano;

  • la ricostruzione puntuale delle operazioni (acquisti, cessioni, permute, trasferimenti);

  • l’allineamento tra i dati dichiarativi e quelli che saranno comunicati dagli intermediari crypto alle Amministrazioni fiscali.

Eventuali disallineamenti possono assumere maggiore evidenza proprio in virtù del nuovo sistema di cooperazione amministrativa.



3. Profili impositivi e obblighi di versamento


Accanto agli aspetti dichiarativi, l’attuazione della DAC 8 impone una riflessione attenta anche sui profili di tassazione effettiva delle operazioni in cripto-attività.

A seconda delle fattispecie concrete, occorre valutare:

  • la rilevanza reddituale delle operazioni effettuate;

  • il momento impositivo;

  • le modalità di determinazione della base imponibile;

  • gli eventuali obblighi di versamento connessi.

La crescente trasparenza informativa riduce sensibilmente lo spazio per approcci approssimativi o ex post, rendendo preferibile una valutazione preventiva delle conseguenze fiscali delle operazioni.



4. Pianificazione delle operazioni crypto e variabile fiscale


In questo nuovo contesto, la fiscalità non può più essere considerata un elemento accessorio o successivo rispetto alle scelte operative in ambito crypto.

Al contrario, diventa parte integrante della pianificazione:

  • nella strutturazione delle modalità di detenzione;

  • nella scelta degli intermediari;

  • nella tempistica delle operazioni;

  • nella valutazione dei profili transfrontalieri, soprattutto in presenza di residenza fiscale estera o mobilità internazionale.

La DAC 8 rende evidente come le cripto-attività si inseriscano ormai a pieno titolo in un ecosistema regolato, nel quale la variabile fiscale incide direttamente sulla sostenibilità complessiva delle operazioni.



5. Una prospettiva necessariamente internazionale


L’efficacia della DAC 8 si fonda sulla circolazione transfrontaliera delle informazioni.Ciò implica che le valutazioni fiscali non possano essere limitate a una singola giurisdizione, ma richiedano una lettura coordinata dei diversi ordinamenti coinvolti.

Questa dimensione internazionale è particolarmente rilevante per:

  • investitori che operano tramite piattaforme estere;

  • soggetti con residenza o interessi in più Stati;

  • strutture societarie o veicoli di investimento cross-border.



6. Il ruolo di un approccio coordinato


L’implementazione della DAC 8 in Italia conferma come la gestione fiscale delle cripto-attività richieda oggi un approccio strutturato, capace di integrare:

  • analisi normativa;

  • valutazioni operative;

  • profili transfrontalieri;

  • coordinamento tra diversi sistemi fiscali.

In questo quadro si inserisce l’attività dell’International Desk di RCLex, quale struttura del nostro Studio dedicata al coordinamento delle questioni legali e fiscali con elementi di internazionalità, incluse quelle connesse all’evoluzione della cooperazione amministrativa europea.



Conclusione


L’attuazione della DAC 8 non rappresenta soltanto un rafforzamento dei meccanismi di scambio informativo, ma impone un cambio di prospettiva per chi opera con le cripto-attività.

Oggi più che mai, risulta essenziale:

  • conoscere e valutare i propri obblighi fiscali;

  • garantire coerenza tra operazioni, dichiarazioni e flussi informativi;

  • pianificare le attività crypto tenendo costantemente conto della variabile fiscale, anche in chiave internazionale

 


🔎 Approfondimenti – Profili internazionali e cooperazione fiscale


L’evoluzione della cooperazione amministrativa in materia fiscale – e, in particolare, l’estensione dello scambio automatico di informazioni alle cripto-attività – evidenzia come un numero crescente di fattispecie presenti profili transfrontalieri complessi, che richiedono un’analisi coordinata di più ordinamenti giuridici.

In questo contesto, l’International Desk di RCLex rappresenta il punto di raccordo interno al nostro Studio per le attività che coinvolgono:


  • operazioni e investimenti con elementi di internazionalità;

  • tematiche di fiscalità transfrontaliera e cooperazione amministrativa;

  • interazioni tra normativa fiscale, regolamentare e obblighi di trasparenza;

  • rapporti con controparti, intermediari e consulenti esteri.


L’International Desk opera come struttura di coordinamento, valorizzando le competenze specialistiche maturate dallo Studio in ambito fiscale e legale e il dialogo con professionisti e studi esteri nei diversi ordinamenti di riferimento.


📌 Per una descrizione generale dell’approccio e delle attività del Desk:👉 https://www.rclex.it/internationaldesk

 

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