Con una recente sentenza, la Corte d’Appello di Genova ha confermato la nullità di un contratto di compravendita immobiliare, pronunciandosi su una vicenda che ha sollevato rilevanti questioni in materia di capacità di intendere e di volere e di tutela dei soggetti vulnerabili nelle transazioni immobiliari. Il nostro Studio Legale ha assistito con successo la parte vittoriosa, ottenendo il riconoscimento della nullità del contratto e il rimborso delle spese di lite.
La vicenda in fatto
Il caso riguardava un soggetto che, nel corso degli anni, aveva manifestato una grave dipendenza da sostanze stupefacenti, condizione che aveva inciso profondamente sulle sue capacità cognitive e decisionali. Nel periodo oggetto del giudizio, la persona coinvolta aveva stipulato un contratto di vendita di un immobile a un prezzo significativamente inferiore al valore di mercato.
Successivamente, il venditore aveva impugnato l’atto sostenendo di averlo sottoscritto in una condizione di grave vulnerabilità e di incapacità di autodeterminarsi, aggravata dalla sua dipendenza. L’Avv. Fabrizio Ricciardi, partner del nostro Studio Legale e amministratore di sostegno della parte vittoriosa, ha svolto un ruolo chiave nella tutela degli interessi del proprio assistito, affiancato nella difesa dall’Avv. Claudio Cipollini, anch’egli partner dello Studio.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, dichiarando la nullità del contratto e disponendo la restituzione dell’immobile. In appello, il nostro Studio Legale ha ottenuto la conferma della decisione, consolidando un importante precedente in materia di protezione giuridica dei soggetti vulnerabili.
Le questioni giuridiche affrontate dalla Corte
La Corte d’Appello ha confermato l’orientamento del primo grado, ritenendo accertata la condizione di deficienza psichica del venditore e il conseguente abuso della sua situazione da parte dell’acquirente. In particolare, il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina della circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), sottolineando che la consapevolezza dello stato di fragilità della vittima da parte dell’altro contraente è elemento sufficiente per configurare la nullità del contratto per illiceità della causa (artt. 1325, 1343, 1418 c.c.).
Inoltre, è stata rilevata anche la sussistenza dei presupposti per l’annullabilità dell’atto ex art. 428 c.c., data la condizione di incapacità naturale in cui si trovava il venditore al momento della stipula, nonché l’evidente squilibrio tra le prestazioni contrattuali.
Grazie alla strategia difensiva adottata dal nostro Studio, la Corte ha riconosciuto il diritto del nostro assistito alla restituzione dell’immobile e al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene, liquidato sulla base del valore locativo. Inoltre, ha respinto la richiesta dell’acquirente di ottenere la restituzione delle somme versate, dichiarandola tardiva.
Riflessioni sulla sentenza
Questa pronuncia ribadisce l’importanza della tutela delle persone in condizioni di vulnerabilità, soprattutto quando si trovano a compiere atti dispositivi di rilevanza economica. La sentenza evidenzia inoltre il rigore con cui i giudici valutano le situazioni di squilibrio contrattuale e abuso di debolezza, riaffermando il principio secondo cui la libertà contrattuale trova un limite nella tutela della dignità e dell’integrità dei soggetti più fragili.
Il nostro Studio Legale continuerà a essere al fianco di chi si trova in situazioni di difficoltà, garantendo assistenza qualificata in materia di diritto civile e immobiliare a tutela delle persone vulnerabili.

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