Il regime di tassazione agevolata per docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia dall’estero
- giorgioberetta
- 8 gen
- Tempo di lettura: 5 min
Il regime di tassazione agevolata per docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia, disciplinato dall’art. 44 del DL n. 78/2010, consente – al ricorrere di determinate condizioni – l’esclusione dal reddito imponibile del 90% dei compensi percepiti per attività di docenza o ricerca svolte nel territorio dello Stato.
Si tratta di un’agevolazione di particolare rilevanza, che si inserisce nel quadro delle misure volte a incentivare il rientro in Italia di capitale umano qualificato, ma che richiede una gestione attenta dei requisiti soggettivi, della durata del beneficio e delle interazioni con altri regimi fiscali di favore.
1. Trasferimento della residenza fiscale
L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in cui il docente o il ricercatore acquisisce la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, nella formulazione attuale, vigente dal 1° gennaio 2024.
Il collegamento tra trasferimento della residenza e svolgimento dell’attività agevolata è riconosciuto:
sia nel caso in cui l’attività di docenza o ricerca in Italia inizi prima del trasferimento della residenza;
sia nel caso in cui il trasferimento della residenza preceda l’inizio dell’attività.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, non sussiste invece il presupposto agevolativo quando il docente o il ricercatore, pur trasferendo la residenza in Italia, svolge attività di docenza o di ricerca per un ente o un’università esteri in modalità di smart working.
2. Requisiti soggettivi di accesso
Il regime agevolato si applica ai docenti e ricercatori che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
possesso di un titolo di studio universitario o equiparato (con dichiarazione di valore per i titoli conseguiti all’estero);
residenza non occasionale all’estero;
svolgimento all’estero di attività di docenza o ricerca documentata per almeno due anni continuativi presso università o centri di ricerca pubblici o privati;
svolgimento dell’attività di docenza o ricerca in Italia;
acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato.
L’agevolazione è rivolta a soggetti UE ed extra-UE ed è ammesso lo svolgimento dell’attività anche presso le Pubbliche Amministrazioni (es. università o enti di ricerca pubblici).
3. Attività di ricerca e rilevanza della documentazione
Ai fini dell’accesso al regime, assume rilievo centrale la documentazione dell’attività svolta all’estero, che deve attestare:
la natura dell’ente presso cui l’attività è stata svolta;
l’attività di docenza o ricerca effettivamente esercitata;
la durata dell’attività.
Sono considerati organismi di ricerca le università, gli istituti e le entità – pubbliche o private – la cui finalità principale consista nello svolgimento indipendente di attività di ricerca, nonché le entità che svolgono anche attività economiche, purché contabilmente distinte.
4. Misura dell’agevolazione
L’art. 44 del DL 78/2010 prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza o ricerca:
concorrano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10%;
siano quindi esclusi dalla base imponibile nella misura del 90%.
A titolo esemplificativo, a fronte di compensi pari a 100.000 euro, il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF risulta pari a 10.000 euro.
5. Durata del regime agevolativo
La durata del regime varia in base all’anno di trasferimento della residenza in Italia.
I soggetti trasferiti in Italia fino al 2019 fruivano originariamente del regime per 4 anni.
I soggetti trasferiti in Italia dal 2020 fruiscono del regime per una durata iniziale di 6 anni.
In entrambi i casi è prevista la facoltà di prolungare la durata del beneficio al ricorrere delle condizioni di legge.
6. Prolungamento del beneficio
Trasferimenti fino al 2019
Per i soggetti trasferiti fino al 2019, l’estensione della durata è subordinata:
al versamento di un onere una tantum (pari al 10% o al 5%);
alla presentazione di una richiesta al datore di lavoro o alla comunicazione in dichiarazione dei redditi.
La durata complessiva può estendersi fino a 8, 11 o 13 anni, in funzione delle condizioni familiari e patrimoniali previste.
Trasferimenti dal 2020
Per i soggetti trasferiti in Italia dal 2020, l’estensione opera automaticamente al ricorrere delle condizioni di legge e consente di raggiungere:
8 anni in presenza di un figlio minorenne o a carico, o in caso di acquisto di un’unità immobiliare residenziale in Italia;
11 anni con almeno due figli minorenni o a carico;
13 anni con almeno tre figli minorenni o a carico.
7. Decadenza e regime de minimis
Il trasferimento della residenza all’estero durante il periodo agevolato comporta la decadenza dal beneficio a partire dal periodo d’imposta di perdita della residenza fiscale in Italia, senza obbligo di restituzione delle agevolazioni già fruite negli anni precedenti.
È importante segnalare che la predetta agevolazione spetta nei limiti del regime de minimis.
8. Cumulatività e coordinamento con altri regimi agevolati
In linea generale, gli incentivi per docenti e ricercatori non sono cumulabili, per lo stesso soggetto e per il medesimo periodo d’imposta, con:
gli incentivi di cui alla L. 238/2010;
il regime dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.lgs. 147/2015;
il regime dei neo domiciliati di cui all’art. 24-bis del TUIR.
Tuttavia, un’evoluzione interpretativa emerge dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 2025, resa con riferimento al nuovo regime degli impatriati di cui all’art. 5 del D.lgs. 209/2023.
In tale documento, l’Amministrazione finanziaria ha ammesso la contestuale applicazione, nello stesso periodo d’imposta, del:
regime agevolato per docenti e ricercatori (art. 44 del DL 78/2010);
nuovo regime degli impatriati (art. 5 del D. lgs. 209/2023),
a condizione che i redditi agevolati non siano i medesimi, ma riferibili a distinte attività.
Nel caso esaminato, un soggetto rientrato in Italia dal 2025 ha potuto applicare:
il regime degli impatriati ai redditi derivanti da attività autonoma di medico odontoiatra;
il regime per docenti e ricercatori ai redditi di lavoro dipendente derivanti dall’attività di professore universitario.
Nel nuovo contesto normativo, pertanto, la cumulatività è ammessa solo in presenza di una chiara separazione dei flussi reddituali.
Conclusione
Il regime di tassazione agevolata per docenti e ricercatori rientrati in Italia rappresenta uno strumento di forte impatto, capace di ridurre in modo significativo il carico fiscale su un arco temporale potenzialmente molto esteso (fino a 13 anni).
Alla luce della complessità della disciplina e della sua evoluzione interpretativa, risulta essenziale:
verificare puntualmente i requisiti di accesso;
individuare correttamente la durata applicabile;
valutare con attenzione i profili di cumulatività;
pianificare il rientro e le attività svolte tenendo conto della variabile fiscale
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