Anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è soggetta ad un termine massimo di efficacia che, nel silenzio del legislatore, può individuarsi, per analogia, nel termine di un anno previsto dall’art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973.
Questo è l’importante principio statuito dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di La Spezia con la sentenza n. 56/2023 del 6 giugno 2023 che ha accolto integralmente il ricorso presentato da un nostro Cliente assistito dall’Avv. Claudio Cipollini.
Nel caso di specie, una società immobiliare, a seguito di una verifica spontanea effettuata nel 2022, aveva appreso dell’avvenuta iscrizione di un’ipoteca da parte di Agenzia Entrate Riscossione a garanzia di crediti di natura tributaria.
La contribuente si è così affidata al nostro Studio per impugnare l’iscrizione ipotecaria ed eccepire la sua nullità per omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in violazione dell’art. 77, comma 2-bis D.P.R. n. 602/1973.
Agenzia Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, ha sostenuto di avere rispettato il dettato normativo in quanto nell’anno 2015 – quindi ben sette anni prima – risultavano essere state notificate alla contribuente due distinte comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria.
La Corte di Giustizia Tributaria di La Spezia, con la sentenza in commento, ha esplicitamente rigettato la tesi dell’Ufficio condividendo pienamente l’assunto della nostra difesa. Secondo il collegio, “il lunghissimo lasso di tempo intercorso da tali notifiche determina l’impossibilità di ritenerle astrattamente idonee ad assolvere la funzione normativamente prevista dall’art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/1973, non potendosi giuridicamente ipotizzare in relazione ad un provvedimento endo-procedimentale una efficacia temporale sine die”.
Dunque, secondo la Corte anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve sottostare ad un termine massimo di efficacia che, stante il silenzio del legislatore, “potrebbe individuarsi, per analogia, nel termine di un anno previsto dall’art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973”. Trattasi infatti di un tempo ragionevole decorso il quale il contribuente può ritenere abbandonata, in buona fede, la pretesa dell’Amministrazione.
Sulla base di questa motivazione, il nostro Studio ha ottenuto l’integrale annullamento dell’iscrizione ipotecaria impugnata con condanna dell’Ufficio al rimborso delle spese di lite in favore della società assistita.
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