Le novità 2026 del regime di tassazione agevolata per pensionati esteri che si trasferiscono in Italia
- 3 giorni fa
- Tempo di lettura: 4 min
Il regime opzionale introdotto dall’art. 24-ter del TUIR, volto ad attrarre in Italia titolari di pensioni estere mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera, è stato recentemente oggetto di intervento normativo ad opera della legge annuale sulle PMI (L. n. 34 dell’11 marzo 2026).
In particolare, l’art. 26, comma 1 della citata legge modifica uno dei requisiti territoriali della disciplina, intervenendo sul limite demografico dei Comuni nei quali è possibile trasferire la residenza fiscale per accedere al regime agevolato.
L’intervento si inserisce in un quadro già delineato dalla normativa vigente, che mira a incentivare il trasferimento di contribuenti esteri in specifiche aree del Mezzogiorno, mantenendo invariata l’architettura complessiva del regime, ma introducendo un elemento di maggiore flessibilità nella scelta del Comune di destinazione.
1. La modifica normativa: innalzamento della soglia demografica
Come noto, il regime dei pensionati esteri richiede che il contribuente trasferisca la propria residenza fiscale in un Comune appartenente a una delle Regioni del Centro-Sud (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia), ovvero in determinati Comuni colpiti da eventi sismici individuati dalla normativa di riferimento.
Fino all’intervento del 2026, tali Comuni dovevano rispettare un requisito dimensionale particolarmente restrittivo, essendo limitati a una popolazione non superiore a 20.000 abitanti. La L. 34/2026 interviene su questo aspetto elevando la soglia a 30.000 abitanti.
La ratio della modifica è evidente: attenuare la rigidità del vincolo territoriale e ampliare il novero delle destinazioni potenzialmente attrattive per i beneficiari del regime.
Ne deriva un significativo ampliamento delle opzioni disponibili, soprattutto in contesti urbani di dimensioni medio-piccole che, pur superando il precedente limite, mantengono caratteristiche coerenti con le finalità della norma.
2. Permanenza degli altri requisiti del regime
L’intervento normativo ha natura circoscritta e non incide sugli altri elementi strutturali dell’art. 24-ter del TUIR.
Restano pertanto invariati:
i requisiti soggettivi, tra cui:
la titolarità di una pensione erogata da un ente estero;
la residenza fiscale all’estero per almeno cinque periodi d’imposta precedenti;
il trasferimento da Stati con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;
l’ambito oggettivo, limitato ai soli redditi prodotti all’estero;
i benefici fiscali, consistenti:
nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7%;
nell’esonero da IVIE, IVAFE e dagli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW).
Il regime continua dunque a configurarsi come uno strumento di pianificazione fiscale particolarmente efficace per soggetti con un'esposizione reddituale prevalente all'estero.
3. Il criterio di verifica della popolazione: il riferimento all’ISTAT
Sul piano operativo, la modifica normativa non incide sui criteri di determinazione della popolazione rilevante.
Secondo quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 167878/2019, il requisito dimensionale deve essere verificato sulla base dei dati ISTAT al 1° gennaio dell’anno antecedente a quello di efficacia dell’opzione.
Tale criterio deve ritenersi applicabile anche nel nuovo contesto, con riferimento alla soglia aggiornata di 30.000 abitanti.
Ne consegue che la verifica del requisito continua a richiedere un’analisi puntuale e preventiva, in quanto il dato demografico rilevante è “cristallizzato” a una data precisa e non aggiornato dinamicamente.
4. Effetti sui trasferimenti intra-regime
Un aspetto di particolare interesse è la mobilità del contribuente tra i Comuni nel periodo di validità dell’opzione.
Le disposizioni attuative prevedono che il regime resti efficace anche in caso di trasferimento della residenza in un altro Comune che possieda i requisiti richiesti.
Alla luce della modifica normativa, ciò consente di ritenere che:
un contribuente già beneficiario del regime in un Comune con meno di 20.000 abitanti
possa trasferirsi in un Comune con popolazione compresa tra 20.000 e 30.000 abitanti
senza perdere l’agevolazione.
Questa interpretazione appare coerente anche con i chiarimenti forniti dalla Circ. Agenzia delle Entrate n. 21/2020, secondo cui il regime permane in caso di trasferimento in altro Comune agevolato, purché quest’ultimo possieda i requisiti alla data rilevante.
5. Decorrenza della modifica: profili interpretativi
La L. 34/2026 non contiene una specifica disciplina transitoria relativa alla modifica in esame, a differenza di quanto avvenuto per l’art. 24-bis, riguardante il regime di tassazione agevolata per gli HNWIs che si trasferiscono in Italia.
In assenza di indicazioni espresse, si pongono due possibili letture:
decorrenza dal periodo d’imposta 2026: la nuova soglia si applicherebbe ai trasferimenti di residenza fiscale rilevanti ai sensi dell’art. 2 del TUIR a partire dal 2026, includendo anche i soggetti trasferitisi nei primi mesi dell’anno;
decorrenza legata al trasferimento “civilistico”: qualora si assuma come riferimento la dimora abituale ex art. 43 c.c., i trasferimenti effettuati nei primi mesi del 2026 potrebbero restare soggetti al limite previgente dei 20.000 abitanti.
La prima soluzione appare più coerente con la logica sistematica del regime, che si aggancia al periodo d’imposta in cui si acquista la residenza fiscale. Tuttavia, in assenza di chiarimenti ufficiali, il tema resta aperto e meritevole di attenzione in sede applicativa.
Conclusione
L’innalzamento della soglia demografica a 30.000 abitanti rappresenta un intervento mirato ma significativo, in grado di rendere il regime dei pensionati esteri più flessibile e attrattivo.
Pur non alterando la struttura della disciplina, la modifica amplia concretamente le possibilità di scelta dei contribuenti, consentendo l’accesso a contesti territoriali più diversificati e potenzialmente meglio attrezzati sotto il profilo dei servizi e delle infrastrutture.
Resta tuttavia centrale, anche nel nuovo scenario, una valutazione preventiva accurata dei requisiti, delle tempistiche di trasferimento e delle caratteristiche del Comune di destinazione, al fine di evitare criticità applicative e garantire la piena fruizione del beneficio nel tempo.
La misura si colloca tra gli strumenti volti ad attrarre in Italia contribuenti che percepiscono flussi reddituali dall’estero, con un beneficio particolarmente rilevante per chi dispone di più categorie di redditi esteri (pensione, rendite finanziarie, canoni immobiliari, plusvalenze), fermo restando che i redditi di fonte italiana continuano a seguire le regole ordinarie.
------
Hai una pensione e altri redditi da fonti estere? Stai pensando di trasferirti in Italia e vuoi conoscere nel dettaglio le agevolazioni fiscali a tua disposizione?
------
L’International Desk di RCLex è pronto a supportarti, mettendo a disposizione le competenze specialistiche maturate dallo Studio in ambito fiscale e legale, nonché un consolidato network diprofessionisti e studi esteri nei diversi ordinamenti di riferimento.
📌 Per una descrizione generale dell’approccio e delle attività del Desk:👉 https://www.rclex.it/internationaldesk




Commenti