Il regime di tassazione agevolata per HNWIs e sportivi che si trasferiscono in Italia dall’estero
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Il regime dei neo-domiciliati (o “nuovi residenti”), disciplinato dall’art. 24-bis del TUIR, consente alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di assoggettare i redditi prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva forfetaria (c.d. “flat tax”) dell’IRPEF e delle addizionali, indipendentemente dall’ammontare dei redditi percepiti.
Si tratta di un’agevolazione di particolare rilievo per High Net Worth Individuals (HNWIs) e sportivi professionisti con una struttura reddituale internazionale (investimenti, dividendi, plusvalenze, royalties, sponsorship e sfruttamento dell’immagine all’estero), soprattutto nel nuovo contesto normativo in cui, dal 2024, il regime degli impatriati non è più ordinariamente accessibile agli sportivi, se non al ricorrere di condizioni particolarmente selettive.
1. Trasferimento della residenza fiscale in Italia
Il regime si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR, come riformulato dall’art. 1 del D.lgs. 209/2023, sono considerate fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 o 184 giorni, anche non continuativi e considerando le frazioni di giorno):
hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43, comma 2, c.c.;
hanno il domicilio nel territorio dello Stato;
sono presenti fisicamente nel territorio dello Stato;
risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (APR), salvo prova contraria.
Tali criteri operano in modo alternativo, per cui è sufficiente la sussistenza di uno solo di essi per radicare la residenza fiscale, purché ricorrente per la maggior parte del periodo d’imposta.
A partire dal 1° gennaio 2024, tuttavia, l’iscrizione anagrafica assume il valore di presunzione relativa, superabile mediante prova contraria.
2. Requisiti soggettivi di accesso
Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al regime le persone fisiche che:
trasferiscono la residenza fiscale in Italia;
non sono state fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 periodi d’imposta nei 10 anni precedenti all’inizio del periodo di validità dell’opzione.
Su richiesta del contribuente principale, l’opzione può essere estesa a uno o più familiari di cui all’art. 433 c.c., a condizione che anche questi ultimi soddisfino il requisito della “non residenza” pregressa.
3. Esercizio dell’opzione e interpello
La normativa prevede la possibilità di presentare un interpello “probatorio”, che, tuttavia, alla luce della più recente prassi applicativa dell’Agenzia delle Entrate, va considerato facoltativo.
L’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa:
al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia; oppure
al periodo d’imposta successivo.
Peraltro, è ammessa la remissione in bonis qualora l’imposta sostitutiva forfetaria sia stata versata nei termini, ma l’opzione non sia stata formalizzata nella dichiarazione dei redditi.
4. Redditi agevolati: perimetro dell’imposta sostitutiva
Sotto il profilo oggettivo, l’imposta sostitutiva si applica ai redditi prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’art. 165, comma 2, del TUIR.
Rientrano, in via generale, tra i redditi agevolabili:
redditi fondiari da immobili situati all’estero;
redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti;
redditi di lavoro dipendente prestato all’estero;
redditi di lavoro autonomo svolto all’estero tramite base fissa;
redditi d’impresa esteri;
plusvalenze su partecipazioni in società non residenti;
redditi diversi derivanti da attività o da beni situati all’estero.
Per HNWIs e sportivi, la corretta qualificazione della fonte del reddito (Italia o estero) è determinante per valutare la reale convenienza del regime e, di conseguenza, l’opportunità di aderirvi.
5. Esclusione di Stati o territori esteri
Il contribuente può inoltre scegliere di escludere uno o più Stati esteri dall’opzione (c.d. “cherry-picking”).
Ciò comporta:
Stati inclusi: imposta sostitutiva forfettaria e nessun credito per le imposte estere.
Stati esclusi: tassazione ordinaria e credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, se ne ricorrono le condizioni.
È importante evidenziare che tale scelta deve riguardare tutti i redditi prodotti nel Paese, esclusi, e, inoltre, è irrevocabile.
6. Misura dell’imposta sostitutiva dopo la Legge di bilancio 2026
L’imposta sostitutiva è dovuta per ciascun periodo d’imposta di validità dell’opzione, in misura forfetaria.
La L. n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha definitivamente modificato l’art. 24-bis, comma 2, del TUIR, stabilendo che:
l’imposta dovuta dal contribuente principale è pari a 300.000 euro annui;
l’imposta dovuta per ciascun familiare incluso nell’opzione è pari a 50.000 euro annui.
Le nuove misure si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza civilistica ex art. 43 c.c. dal 1° gennaio 2026.
I soggetti che hanno trasferito la residenza civilistica entro il 31 dicembre 2025 continuano ad applicare, invece, la misura di 200.000 euro (o, in ipotesi residuali, di 100.000 euro, se il trasferimento è avvenuto prima del 12 agosto 2024).
Un profilo di rilievo operativo è rappresentato dall’estensione del regime agevolato ai familiari: il familiare che trasferisce la residenza anagrafica dal 1° gennaio 2026 può essere assoggettato all’imposta di 50.000 euro, anche se il contribuente principale resta assoggettato a una misura inferiore in ragione della propria data di ingresso.
7. Redditi esclusi: partecipazioni qualificate
Restano esclusi dall’imposta sostitutiva i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che restano soggetti a tassazione ordinaria.
Il tema è particolarmente rilevante per gli HNWIs con strutture societarie complesse e per gli sportivi che detengono partecipazioni in veicoli esteri.
8. Effetti accessori: monitoraggio fiscale e imposte patrimoniali
Durante la validità del regime opera l’esonero da alcuni obblighi tributari ed imposte patrimoniali, quali:
l’obbligo di compilazione del quadro RW;
il versamento dell’IVIE e dell’IVAFE.
Le predette esenzioni si estendono anche ai familiari inclusi nell’opzione per l’imposta sostitutiva.
9. Imposta di successione e donazione
Un ulteriore vantaggio rilevante per gli HNWIs riguarda il profilo successorio.
Se il de cuius o il donante ha esercitato l’opzione e la successione si apre, o la donazione è effettuata, durante il periodo di validità del regime, l’imposta di successione o di donazione è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia, con esclusione dei beni esteri.
L’estensione ai familiari comporta l’applicazione del medesimo principio anche ai trasferimenti effettuati dai familiari stessi.
10. Coordinamento con il regime degli impatriati: il caso degli sportivi
La valutazione del regime dei neo domiciliati è oggi strettamente connessa all’evoluzione del regime degli impatriati.
Il “vecchio” regime degli impatriati prevedeva una disciplina specifica per i lavoratori sportivi, con detassazione del 50% dei redditi agevolati, applicabile – in via transitoria – ai contratti in essere al 20 maggio 2022 e, con forti limitazioni, a quelli stipulati fino al 31 dicembre 2023.
Dal 1° gennaio 2024, trova invece applicazione il nuovo regime degli impatriati di cui all’art. 5 del D.lgs. 209/2023, che non prevede una disciplina specifica per gli sportivi professionisti.
Ne consegue che, per gli sportivi, l’accesso al regime impatriati è oggi possibile solo al ricorrere di condizioni particolari, tra cui l’elevata qualificazione o specializzazione, da verificare caso per caso in base ai titoli di studio e ai requisiti professionali previsti dalla normativa.
In molti casi, pertanto, il regime dei neo domiciliati ex art. 24-bis TUIR rappresenta l’unico strumento agevolativo strutturato e stabile per gli sportivi con redditi esteri rilevanti.
11. Durata, revoca e decadenza
L’opzione per il regime dei neo domiciliati ha una durata massima di 15 anni e non è rinnovabile.
Il regime cessa per decorso del termine, revoca, omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva o trasferimento della residenza fiscale all’estero. L’estensione ai familiari opera entro la durata residua del periodo del contribuente principale.
Conclusione
Il regime di tassazione agevolata per i neo-domiciliati si conferma uno strumento di primaria importanza per HNWIs e sportivi che trasferiscono la residenza in Italia, soprattutto alla luce della progressiva inaccessibilità, dal 2024, del regime degli impatriati per i lavoratori sportivi.
L’innalzamento definitivo dell’imposta sostitutiva a 300.000 euro annui (e 50.000 euro per ciascun familiare) impone tuttavia una valutazione sempre più selettiva, che deve tenere conto:
della composizione e della geografia dei redditi;
delle strutture patrimoniali e partecipative;
dei profili successori;
delle alternative agevolative concretamente percorribili.
In questo contesto, un’accurata pianificazione fiscale risulta determinante per massimizzare i benefici del regime ed evitare criticità applicative.
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