Gli obblighi fiscali per i residenti in Italia con beni all'estero: monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE
- giorgioberetta
- 7 giorni fa
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Il sistema di monitoraggio fiscale, disciplinato dal DL 167/1990 (conv. L. 227/1990), consente all’Agenzia delle Entrate di acquisire una conoscenza completa delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero dai contribuenti residenti in Italia, al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi tributari, in applicazione del principio della tassazione mondiale del reddito (c.d. “worldwide principle”).
Fulcro operativo della disciplina è il quadro RW della dichiarazione dei redditi IRPEF, che assolve sia alla funzione di monitoraggio sia a quella di liquidazione delle imposte patrimoniali sui beni detenuti all’estero, ossia l’IVIE e l’IVAFE.
1. Monitoraggio fiscale e obblighi degli intermediari
L’art. 1 del DL 167/1990 impone agli intermediari bancari e finanziari che intervengono nei trasferimenti di mezzi di pagamento da o verso l’estero l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro, incluse quelle effettuate in valuta virtuale o in criptovalute.
L’adempimento riguarda le operazioni effettuate per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e opera indipendentemente dall’eventuale segnalazione della medesima operazione da parte di altri intermediari residenti.
2. Funzione e ambito applicativo del quadro RW
Il quadro RW è un quadro non reddituale del modello REDDITI PF, SP ed ENC, destinato all’indicazione degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Per le persone fisiche residenti, il quadro RW costituisce anche la sede di liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE.
Sono tenuti alla compilazione del quadro RW le persone fisiche, gli enti non commerciali (inclusi i trust) e le società semplici ed equiparate residenti in Italia.
In presenza di più diritti reali sul medesimo bene, l’obbligo dichiarativo grava su ciascun titolare del diritto.
3. Titolari effettivi e strutture di detenzione indiretta
L’obbligo di monitoraggio non si limita ai possessori formali delle attività estere, ma si estende anche ai titolari effettivi, secondo la nozione di titolare effettivo mutuata dalla normativa antiriciclaggio.
Devono pertanto essere dichiarate nel quadro RW anche le attività detenute indirettamente, per il tramite di società, fondazioni o trust, quando il soggetto residente ne risulti titolare effettivo.
Nel caso di partecipazioni societarie, la qualifica di titolare effettivo si fonda, in via ordinaria, sul superamento della soglia del 25% del capitale o dei diritti di voto, tenendo conto anche delle partecipazioni indirette e di quelle detenute dai familiari.
Qualora le partecipazioni riguardino società residenti in Stati o territori non collaborativi, trova applicazione l’approccio c.d. “look through”, che impone di indicare nel quadro RW il valore delle attività estere detenute dalla società controllata.
Per i trust e istituti analoghi, l’obbligo dichiarativo può ricadere sul disponente, sui beneficiari individuati o facilmente individuabili e su altri soggetti che esercitano un controllo sostanziale sul patrimonio, mentre restano esclusi il trustee, il guardiano e i titolari di meri interessi successivi, in assenza di diritti patrimoniali attuali.
4. Attività da indicare e criteri di valorizzazione
Devono essere indicate nel quadro RW, a prescindere dall’ammontare, le attività finanziarie estere, quali, ad esempio:
· conti correnti;
· partecipazioni;
· titoli;
· OICR;
· polizze assicurative;
· criptovalute;
Devono essere indicate nel quadro RW, a prescindere dall’ammontare, i beni detenuti all’estero, quali, ad esempio:
· immobili situati all’estero;
· preziosi situati all’estero;
· opere d’arte situate all’estero;
· imbarcazioni situate all’estero;
· beni mobili registrati situati all’estero;
· beni immateriali situati all’estero.
I criteri di valorizzazione sono allineati a quelli previsti per le imposte patrimoniali: per gli immobili esteri si applicano i criteri IVIE, mentre per le attività finanziarie quelli IVAFE.
Gli importi in valuta estera devono essere convertiti in euro utilizzando i tassi di cambio medi mensili approvati dall’Agenzia delle Entrate.
5. Esoneri dal monitoraggio e obblighi residuali
L’obbligo di compilazione del quadro RW non sussiste per le attività affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti, a condizione che i redditi siano stati assoggettati a ritenuta o a un’imposta sostitutiva in Italia.
Resta tuttavia fermo, anche in presenza di esonero dal monitoraggio, l’obbligo di liquidare l’IVIE e l’IVAFE, ove dovuti.
6. IVIE e IVAFE: profili sanzionatori e ravvedimento
In materia di accertamento, sanzioni, contenzioso, rimborsi e versamenti relativi all’IVIE e all’IVAFE si applicano, in via generale, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Ai fini sanzionatori, occorre distinguere tra omissione e infedeltà dichiarativa.
L’omessa liquidazione dell’IVIE integra, in linea di principio, un’ipotesi di dichiarazione omessa, punita con una sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta (con minimo di 250 euro per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024).
Qualora, invece, l’immobile estero sia indicato solo parzialmente o con un valore inferiore, la violazione è qualificabile come dichiarazione infedele, con applicazione di una sanzione pari al 70% dell’imposta dovuta (minimo 150 euro).
Non trovano applicazione né il raddoppio delle sanzioni né le maggiorazioni previste per i redditi esteri, trattandosi di violazioni relative a imposte patrimoniali e non a redditi.
In caso di omesso versamento di un’imposta correttamente liquidata, trova invece applicazione la sanzione per tardivo o omesso versamento.
È ammesso il ravvedimento operoso, mediante presentazione di dichiarazione integrativa e versamento dell’imposta, delle sanzioni ridotte e degli interessi legali.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha istituito specifici codici tributo per il pagamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi relativi a IVIE e IVAFE.
Conclusione
Il quadro RW, insieme all’IVIE e all’IVAFE, costituisce un sistema articolato e centrale nella fiscalità internazionale dei soggetti residenti.
La corretta gestione degli obblighi di monitoraggio e delle imposte patrimoniali richiede un’attenta analisi delle modalità di detenzione delle attività estere, della qualifica di titolare effettivo e dei profili sanzionatori, in un contesto caratterizzato da un crescente livello di trasparenza e cooperazione fiscale internazionale.
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