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Impatriati: ultima chiamata per il “superbonus” dei cervelli di rientro

Da diversi anni, almeno a partire dal cosiddetto regime dei “contro-esodati” di cui alla L. 238/2010, il sistema fiscale italiano prevede una serie di misure agevolative per attirare risorse umane in Italia, nonché favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese.

 

Nell’ambito di tali misure di incentivo al rientro si inscrive anche il cosiddetto “regime speciale per lavoratori impatriati”, di cui all’articolo 16 del D.lgs n. 147/2015 (cd. “Decreto Internazionalizzazione”).

 

Tale regime ha introdotto, a partire  dal periodo di imposta 2016, una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.

 

Il regime agevolativo in esame è stato oggetto di alcune modifiche normative apportate dal D.L. n. 34/2019 (“cd. Decreto Crescita”), che hanno notevolmente ampliato i requisiti soggettivi, oggetti e temporali per usufruire dell’agevolazione.

 

In particolare, è stata innalzata la percentuale di redditi agevolabili dal 50% al 70%, con possibilità di estendere il periodo di fruizione sino a 10 anni in talune ipotesi. È stata inoltre prevista una ulteriore riduzione al 10% del reddito imponibile per i soggetti che trasferiscono la residenza civilistica in una delle regioni del Mezzogiorno.

 

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, in fase di approvazione, revisiona in senso restrittivo il regime dei lavoratori impatriati, riducendo significativamente la platea dei potentiali beneficiari nonché l’ambito e la misura delle agevolazioni fiscali accordate.

 

In particolare, la bozza legislativa attualmente all’esame del Parlamento prevede una riduzione della misura di detassazione al 50%, unitamente all’introduzione di una misura massima di reddito agevolato pari a 600.00 euro.

 

Quali ulteriori requisiti, la nuova formulazione applicabile per coloro che rientrano a partire dal 2024 presuppone che il lavoratore sia stato non residente in Italia per almeno tre periodi di imposta e che l’attività di lavorativa a seguito di rientro in Italia sia svolta presso un altro datore di lavoro.

 

Lo schema di decreto legislativo in fase di approvazione tuttavia prevede un regime transitorio che fa salvo l’attuale e più favorevole regime per gli impatriati che trasferiscono la propria residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2023.


Nell’ambito della propria attività di pianificazione fiscale e patrimoniale, lo Studio offre assistenza a coloro che intendono pianificare il rientro in Italia entro tale data, usufruendo così del regime degli impatriati di maggior favore attualmente vigente.




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