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La CTP di La Spezia accoglie il nostro ricorso per il rimborso delle accise sul carburante

Accolto integralmente il ricorso per il rimborso delle accise sul carburante presentato dal nostro Studio Legale nell'interesse di un'impresa esercente attività di trasporto.

La Terza Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, con la sentenza n. 800/3/15 pubblicata il 08.07.2015, ha accolto il ricorso presentato da un'impresa esercente attività di trasporto pubblico locale - rappresentata dall'Avv. Claudio Cipollini - nei confronti dell'Agenzia delle Dogane volto al riconoscimento del rimborso delle accise sostenute per l'acquisto del carburante.

In base all'art. 3 del D.P.R. n. 277/2000 l'impresa esercente attività di trasporto pubblico ha diritto ad ottenere una riduzione dell'aliquota sulle accise relative al carburante.

In principio, l’Ufficio delle Dogane, nel rigettare l'istanza di rimborso delle accise, aveva contestato alla ricorrente il fatto di non risultare proprietaria degli automezzi per i quali era stato richiesto il rimborso dell’accisa sul gasolio e di non essere neppure in possesso di contratti previsti dall’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 277/2000 (contratto di noleggio o locazione).

La tesi sostenuta dal nostro Studio, fatta propria dalla CTP di La Spezia, è che la norma di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 277/2000 non prevede alcun requisito specifico inerente il titolo in forza del quale vengono utilizzati gli automezzi adibiti al trasporto pubblico.

Difatti, secondo i Giudici della CTP di La Spezia, "è pacifico che, nel caso di specie, la cooperativa ricorrente, pur essendo comodatario degli automezzi - e non proprietario né intestatario di contratto di locazione o noleggio - vanti il rimborso delle accise, atteso che non è in discussione che la stessa esercita attività di trasporto pubblico locale per il quale sussiste il diritto alla riduzione dell'aliquota sulle accise".

In altre parole, a parere del Collegio, "è l'attività di trasporto pubblico locale e il sostenimento delle spese relative al carburante che danno diritto al rimborso di che trattasi", mentre nessun rilievo deve essere attribuito allo specifico contratto in forza del quale l'impresa utilizza gli automezzi nell'attività di trasporto pubblico.

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