Nel processo tributario non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello) notificato direttamente a mezzo posta, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione in giudizio, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con la stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.
Per un approfondimento sul tema potete cliccare sul seguente link
Comments