Rientro dei cervelli e nuove imposte sostitutive sugli aumenti retributivi
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Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, disciplinato dall’art. 5 del D.lgs. n. 209/2023, nonché il regime speciale riservato ai docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/2010, non possono essere cumulati con le nuove imposte sostitutive introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 sugli incrementi retributivi e su specifiche maggiorazioni e indennità riconosciute ai lavoratori dipendenti.
Il documento di prassi interviene per chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti dopo la pubblicazione della precedente circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 e definisce il corretto coordinamento tra i nuovi regimi di tassazione sostitutiva e le agevolazioni previste per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
1. Le nuove imposte sostitutive introdotte dalla Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto due misure agevolative temporanee a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
La prima consiste nell'applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, pari al 5%, sugli incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. Il beneficio spetta, salvo rinuncia espressa del lavoratore, ai dipendenti che nel 2025 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 33.000.
La seconda misura prevede, sempre per il solo periodo d’imposta 2026, l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e sulle indennità corrisposte per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale e lavoro su turni, entro il limite annuo di euro 1.500, per i lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 40.000 nel 2025.
La circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 fornisce inoltre numerosi chiarimenti operativi sull’ambito applicativo delle due agevolazioni, precisando, tra l'altro, che esse si applicano anche agli incrementi delle indennità mensili connesse alla mansione (quali, ad esempio, le indennità di cassa), agli aumenti contrattuali riferiti ad annualità precedenti ma corrisposti nel 2026, ai superminimi assorbibili, nonché agli incrementi relativi a ferie, gratifica feriale e festività soppresse.
Per quanto riguarda l’imposta sostitutiva del 15%, viene chiarito anche il trattamento delle maggiorazioni domenicali, del lavoro straordinario notturno o festivo, delle indennità di reperibilità e dell'indennità di pernottamento prevista dal CCNL Credito.
La circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 precisa inoltre che entrambe le agevolazioni presuppongono l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro e non si applicano qualora il rapporto sia disciplinato esclusivamente da accordi individuali o aziendali.
2. Il rapporto con il regime degli impatriati
Il principale chiarimento della circolare riguarda il coordinamento tra le nuove imposte sostitutive e il regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati.
La precedente circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 aveva affermato che, nel caso di lavoratori beneficiari del regime degli impatriati o del regime speciale per docenti e ricercatori, l’imposta sostitutiva si applicasse alla “sola quota imponibile” degli incrementi retributivi.
Tale formulazione aveva fatto sorgere il dubbio che la base imponibile dell'imposta sostitutiva dovesse essere previamente ridotta applicando le percentuali di imponibilità previste dai regimi agevolativi – pari, rispettivamente, al 50% o al 40% per i lavoratori impatriati e al 10% per docenti e ricercatori.
La circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 esclude espressamente tale interpretazione.
3. Il fondamento della soluzione adottata
Per giungere a tale conclusione, l’Agenzia delle Entrate richiama il proprio consolidato orientamento interpretativo, già espresso nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, successivamente confermato dalla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 e, con specifico riferimento al nuovo regime degli impatriati introdotto dal D.lgs. n. 209/2023, dalla risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024.
Secondo tale orientamento, i regimi agevolativi per i lavoratori impatriati e per docenti e ricercatori si applicano esclusivamente ai redditi di fonte italiana, determinati secondo le ordinarie regole del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente.
Le somme assoggettate all’imposta sostitutiva costituiscono, invece, redditi esclusi dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Proprio questa circostanza impedisce l’applicazione delle riduzioni della base imponibile previste dai regimi agevolativi.
Ne consegue che gli incrementi retributivi assoggettati all'imposta sostitutiva del 5&, così come le maggiorazioni e le indennità assoggettate all'imposta sostitutiva del 15%, devono essere tassati integralmente secondo il relativo regime sostitutivo, senza applicare la riduzione della base imponibile prevista per gli impatriati o per i docenti e ricercatori.
4. La possibilità di optare per la tassazione ordinaria
La circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 conferma, tuttavia, che il lavoratore può rinunciare espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva.
In tal caso, gli incrementi retributivi, le maggiorazioni e le indennità sono assoggettati alla tassazione ordinaria IRPEF, concorrono alla formazione del reddito complessivo e possono quindi beneficiare della riduzione della base imponibile prevista dal regime degli impatriati o dal regime speciale per docenti e ricercatori, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalla normativa.
L'Agenzia delle Entrate precisa espressamente che tale possibilità vale sia con riferimento all'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi sia con riferimento all'imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e sulle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turni.
5. Considerazioni conclusive
Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate risolve definitivamente un’importante questione interpretativa, chiarendo che i nuovi regimi di tassazione sostitutiva introdotti dalla Legge di Bilancio 2026 e i regimi fiscali agevolati per i lavoratori impatriati e per docenti e ricercatori operano su presupposti impositivi differenti e non possono essere applicati congiuntamente.
Il principio affermato si fonda sulla natura stessa dei regimi agevolativi per il rientro dei lavoratori qualificati, che si applicano esclusivamente ai redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, mentre le somme assoggettate a imposta sostitutiva restano escluse.
Rimane tuttavia salva la facoltà del lavoratore di rinunciare al regime sostitutivo e assoggettare tali somme alla tassazione ordinaria, così da poter beneficiare, ove più conveniente, delle agevolazioni previste dal regime degli impatriati o da quello riservato ai docenti e ricercatori.
La scelta tra le due modalità di tassazione dovrà pertanto essere valutata caso per caso, tenendo conto della posizione reddituale complessiva del contribuente e del beneficio fiscale concretamente conseguibile.
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