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ZES Unica: credito d’imposta per gli investimenti fino al 2028

1 giorno fa
Tempo di lettura: 6 min
Porto commerciale con terminal container e navi cargo – immagine illustrativa

Il credito d’imposta ZES Unica rappresenta una delle principali agevolazioni fiscali a sostegno degli investimenti produttivi nel Sud Italia e, a seguito delle più recenti estensioni, anche in alcune zone di Marche e Umbria.

Introdotto dall’art. 16 del DL n. 124/2023, il beneficio è stato inizialmente previsto per il 2024 e successivamente prorogato. La legge di bilancio 2026 ne ha esteso l’applicazione agli investimenti effettuati negli anni 2026, 2027 e 2028, rafforzandone quindi il ruolo come strumento di pianificazione degli investimenti nel medio periodo.

1. Chi può beneficiare dell’agevolazione

Il credito è destinato, in linea generale, alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che intendano insediarsi nelle aree agevolate.

Non è necessario che la sede legale dell’impresa si trovi all’interno della ZES Unica. Anche una società con sede in un’altra parte d’Italia può beneficiare del credito quando l’investimento sia destinato a una propria struttura produttiva localizzata nell’area agevolata.

Sono tuttavia previste specifiche esclusioni. Restano fuori dal beneficio, tra gli altri, alcuni settori individuati dalla disciplina agevolativa, nonché le imprese in liquidazione, scioglimento o considerate imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato.

2. Quali territori rientrano nella ZES Unica

L’agevolazione riguarda gli investimenti destinati a strutture produttive localizzate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

Sono inoltre interessate le aree agevolate dell’Abruzzo e, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026, determinate zone delle Marche e dell’Umbria, individuate secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

La verifica territoriale deve quindi essere effettuata con attenzione, perché assume rilievo la concreta localizzazione della struttura produttiva cui l’investimento è destinato.

3. Quali investimenti possono beneficiare del credito

Il credito non riguarda qualsiasi acquisto effettuato dall’impresa, ma gli investimenti inseriti in un progetto di investimento iniziale secondo la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Sono agevolabili, in particolare, gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o di nuovo insediamento nella ZES Unica.

Possono inoltre rientrare nel beneficio l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali. La componente costituita da terreni e immobili non può però superare il 50% del valore complessivo del progetto di investimento agevolato.

La disciplina consente, in determinate condizioni, anche investimenti aventi ad oggetto immobili già utilizzati, mentre per i beni acquisiti in leasing rileva, in linea generale, il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene. Il costo complessivo rilevante è inoltre soggetto a un limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento.

4. Non basta acquistare un nuovo bene: serve un investimento iniziale

Uno degli aspetti più importanti della disciplina è che il credito ZES non è concepito come una generica agevolazione per il rinnovo dei beni aziendali.

L’investimento deve rientrare in un progetto di investimento iniziale, ad esempio diretto alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo.

Sono pertanto esclusi gli investimenti di mera sostituzione, cioè quelli che si limitano a rimpiazzare beni già esistenti senza inserirsi in un progetto con le caratteristiche richieste dalla normativa europea.

Questo profilo assume particolare rilievo in fase di pianificazione: la qualificazione dell’investimento deve essere verificata considerando il progetto nel suo complesso e non soltanto il singolo bene acquistato.

5. Il principio di incentivazione

Un secondo elemento centrale è il cosiddetto principio di incentivazione, derivante dall’art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

L’obiettivo della disciplina europea è evitare che un aiuto pubblico venga riconosciuto per un investimento che l’impresa aveva già deciso e reso irreversibile indipendentemente dall’incentivo.

Per individuare l’“avvio” del progetto assume rilievo il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oppure qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, considerando l’evento che si verifica per primo.

Questo requisito non deve però essere confuso con il momento fiscale nel quale la spesa si considera sostenuta. Per i beni mobili, ad esempio, le regole dell’art. 109 TUIR fanno normalmente riferimento alla consegna o spedizione, mentre per gli immobili rileva la stipulazione dell’atto o, se successivo, il momento dell’effetto traslativo.

6. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 169/2026

Proprio sul rapporto tra principio di incentivazione e investimenti già effettuati nei primi mesi del 2026 è intervenuta la risposta a interpello n. 169/2026.

Il caso riguardava una società che aveva acquisito mediante leasing un bene strumentale nel febbraio 2026, prima dell’apertura del periodo previsto per la presentazione della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.

Il dubbio nasceva dal fatto che la disciplina procedurale consentiva di inserire nella comunicazione anche le spese già sostenute dal 1° gennaio 2026, mentre il principio di incentivazione sembrava richiedere che l’investimento non fosse avviato prima della comunicazione.

L’Agenzia ha fornito un chiarimento favorevole: la circostanza che l’investimento sia stato effettuato prima della presentazione della comunicazione preventiva non esclude automaticamente il credito.

Nel caso esaminato, il progetto era stato avviato con la stipula del contratto di leasing nel 2026, quindi successivamente all’entrata in vigore della disciplina agevolativa. L’investimento è stato pertanto ritenuto compatibile con il principio di incentivazione, ferma restando naturalmente la verifica degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.

Il chiarimento è particolarmente rilevante per le imprese che abbiano effettuato investimenti nei primi mesi del 2026, prima della finestra prevista per l’invio della comunicazione.

7. Le comunicazioni per gli investimenti 2026-2028

Per beneficiare del credito è necessario rispettare una specifica procedura di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Per gli investimenti realizzati nei diversi periodi agevolati, i termini sono i seguenti:

per gli investimenti 2026, la comunicazione preventiva deve essere presentata dal 31 marzo al 30 maggio 2026, mentre la comunicazione integrativa deve essere trasmessa dal 3 al 17 gennaio 2027;

per gli investimenti 2027, la comunicazione preventiva va presentata dal 31 marzo al 30 maggio 2027, mentre quella integrativa dal 3 al 17 gennaio 2028;

per gli investimenti 2028, la comunicazione preventiva va presentata dal 31 marzo al 30 maggio 2028, mentre quella integrativa dal 3 al 17 gennaio 2029.

La comunicazione integrativa assume particolare importanza perché deve attestare gli investimenti effettivamente realizzati, l’ammontare del credito maturato, le relative fatture e gli estremi della certificazione delle spese. L’importo degli investimenti effettivamente realizzati non può inoltre eccedere quello indicato nella precedente comunicazione.

8. Quanto credito spetta effettivamente

L’aliquota teoricamente applicabile dipende dalla disciplina degli aiuti a finalità regionale, dalla localizzazione dell’investimento e, in diversi casi, dalla dimensione dell’impresa.

Il credito effettivamente utilizzabile è però condizionato anche alle risorse complessivamente disponibili. Una volta ricevute le comunicazioni integrative, l’Agenzia delle Entrate determina infatti una percentuale sulla base del rapporto tra il limite di spesa previsto e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti.

L’importo indicato dall’impresa nella propria comunicazione non coincide quindi necessariamente, in ogni caso, con l’importo che sarà effettivamente fruibile.

9. Utilizzo e certificazione delle spese

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e dopo il riconoscimento dell’importo effettivamente spettante.

Un ulteriore adempimento riguarda la certificazione delle spese: l’effettivo sostenimento dei costi agevolabili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile devono risultare da una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale o, per le imprese che non ne siano obbligate, da un revisore o una società di revisione abilitati.

10. Obblighi dichiarativi

Un aspetto che può incidere sulla convenienza effettiva dell’incentivo è il suo trattamento fiscale. In assenza di una specifica esclusione il credito ZES costituisce un contributo fiscalmente rilevante, concorrendo quindi alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF o IRES e IRAP.

La valutazione del beneficio non dovrebbe quindi fermarsi all’importo nominale del credito, ma dovrebbe tener conto anche dei suoi effetti fiscali complessivi. Il credito ZES Unica costituisce inoltre un aiuto di Stato e deve essere correttamente indicato nella dichiarazione dei redditi.

Nei modelli REDDITI 2026, il credito ordinario per investimenti nella ZES Unica è indicato nella sezione I del quadro RU, con codice credito “T1”. Deve inoltre essere riportato nel prospetto degli Aiuti di Stato del quadro RS, utilizzando il codice aiuto “86”.

11. Considerazioni conclusive

La proroga fino al 2028 offre alle imprese un orizzonte temporale più ampio per programmare nuovi investimenti, ma il credito ZES Unica resta un’agevolazione caratterizzata da requisiti tecnici e procedurali particolarmente stringenti.

Prima di assumere un impegno vincolante è quindi opportuno verificare la localizzazione della struttura produttiva, la natura dell’investimento, la sua qualificazione come investimento iniziale, il rispetto del principio di incentivazione, la percentuale di credito potenzialmente applicabile e gli obblighi di comunicazione e certificazione.

La risposta n. 169/2026 conferma, al tempo stesso, che la disciplina non deve essere interpretata in modo eccessivamente formalistico: un investimento effettuato prima della comunicazione preventiva può comunque beneficiare dell’agevolazione quando il progetto sia stato avviato nel periodo in cui la misura incentivante era già operativa.

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