Il Consiglio dei Ministri, con decreto legislativo approvato in data 29 ottobre 2024, ha approvato il regime di franchigia IVA per le piccole imprese, recependo la direttiva 2020/285/UE.
La nuova normativa impone agli Stati membri di estendere il regime di esonero IVA anche alle piccole imprese stabilite in altri Paesi dell'UE, a condizione che rispettino il limite di fatturato previsto dallo Stato di riferimento e non superino un volume d’affari complessivo di 100.000 euro nell’intera area UE.
Vediamo i punti principali delle nuove norme, che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2025.
Caratteristiche del nuovo regime di franchigia IVA
L’Italia ha adottato un modello di franchigia IVA transfrontaliero articolato in due regimi:
Regime interno per le piccole imprese stabilite in altri Paesi UE che operano in Italia
Regime esterno per le imprese italiane che operano in altri Stati membri dell’UE
Per le attività in Italia, le persone fisiche stabilite in altri Paesi UE potranno accedere al regime di franchigia se hanno realizzato un volume d’affari annuo non superiore a 85.000 euro in Italia e un massimo di 100.000 euro complessivi nell’UE.
Per le imprese italiane che operano in altri Paesi UE, l’accesso al regime di franchigia sarà vincolato al rispetto del limite di fatturato del Paese di riferimento, oltre che al limite complessivo UE di 100.000 euro.
Identificazione con numero "EX"
Le imprese che usufruiranno del regime di franchigia saranno identificate a livello comunitario da un numero univoco con il suffisso “EX”, assegnato dallo Stato di stabilimento. Questo numero permetterà l’accesso agevolato al regime di franchigia nei vari Paesi dell’UE.
L’identificativo “EX” sarà aggiunto dal Fisco italiano alla partita IVA per le imprese nazionali che operano all’estero e varrà anche per le imprese estere che operano in Italia.
Come possiamo aiutarvi?
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